Tra i numerosi Colleghi, e non solo, che seguono il nostro portale di informazione/formazione alimentare, capita spesso di ricevere richieste di aiuto su come risolvere situazioni lavorative.
Da poco ad esempio è arrivata una missiva da parte di un consulente che nell’ambito della sua attività si è trovato per la prima volta a dover gestire una dichiarazione di conformità nell’ambito dei MOCA e ci ha chiesto se potevamo fornirgli una sorta di “linee di indirizzo” che potessero aiutarlo.
RISPOSTA
In base all’art. 16 del Regolamento 1935/2004 (regolamento quadro nel settore dei MOCA), le misure specifiche di cui all’articolo 5 dello stesso Regolamento prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata deve essere disponibile per dimostrare tale conformità e deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.
A essere precisi dell’obbligo della dichiarazione di conformità se ne parlava già nell’art. 6 del D.M. 21 marzo 1973 (modificato da Decreti Ministeriali successivi) il quale recitava “Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”.
Deve essere ben chiaro che la dichiarazione di conformità non è altro che un’assunzione di responsabilità da parte del produttore che con il rilascio di tale documento attesta l’idoneità del MOCA nei confronti del prodotto alimentare in esso contenuto, secondo le norme vigenti, nelle condizioni e con le eventuali limitazioni indicate. Ivi compresi gli utilizzi previsti e, ove applicabile, le informazioni fornite dal cliente che lo andrà ad utilizzare.
La dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi:
- un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa vigente orizzontale (generale Regolamento CE 1935/2004) e alla normativa verticale (specifica);
- indicazioni sull’identità del produttore (ragione sociale dell’emittente della dichiarazione e dati di riferimento per contattare lo stesso);
- indicazioni sull’identità dell’importatore (azienda destinataria del documento);
- indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso (denominazione commerciale, nome o altre informazioni di identificazione);
- presenza di codice identificativo o numero della dichiarazione che consente di stabilire in modo univoco la relazione tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
- lingua del documento comprensibile per il cliente utilizzatore (in italiano per l’Italia);
- informazioni pertinenti l’uso, ivi comprese le eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto, sostanze e ambienti, ecc.), le sostanze di composizione e soggette a limitazioni o restrizioni o agli additivi a doppio uso;
- tipologia di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è adeguato per essere destinato a venire a contatto;
- informazioni sull’impiego di biocidi di superficie;
- data di compilazione della dichiarazione;
- firma del responsabile della dichiarazione e la posizione che ricopre all’interno dell’azienda.
Il Periodo di validità della dichiarazione generalmente è riconducibile a 2 anni, ma può variare a seconda delle situazioni. Inoltre, in caso di cambiamenti significativi di fabbricazione che possano determinare variazioni di migrazione, in presenza di nuovi dati scientifici o di adeguamenti della legislazione attinente, la dichiarazione di conformità dovrà essere tempestivamente aggiornata.
La dichiarazione di conformità ha l’obbligo di accompagnare il materiale e l’oggetto in tutte le fasi, esclusa quella di vendita al consumatore finale (Fig. 1).
Si ricorda che il rilascio della dichiarazione di conformità da parte del produttore non esclude a priori che il cliente utilizzatore, possa eseguire le dovute verifiche a conferma della completa idoneità anche tecnologica del materiale, segnalando – tempestivamente – eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore.
Per avere un esempio di modello prestabilito di dichiarazione di conformità ci si può rifare al Regolamento UE n. 10 del 2011 (riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) (Fig. 2).
Nei casi in cui tale modello non fosse conforme alle necessità, non essendoci ulteriori modelli di riferimento, occorrerà dunque costruire le dichiarazioni di conformità sulla base:
- del modello conosciuto;
- delle conoscenze scientifico-tecniche contenute in specifiche normative di riferimento.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il seguente volume:
MOCA. Quaderno tecnico 3.- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari – A cura della: Commissione permanente di studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità” – Edito da: AIBA – anno 2015
dal quale sono state estrapolate le immagini riportate in questo testo.
© Produzione riservata
—————
——-
Dr.ssa Sabina Rubini
Biologa ed Esperta in Sicurezza degli Alimenti
Consulente Aziendale
Co-founder ISQAlimenti.it