Da sempre si sa che l’acido cianidrico (HCN), un tempo noto come acido prussico e utilizzato negli omicidi e suicidi (romani ed egizi), è una sostanza altamente tossica per l’uomo. Già in piccolissime dosi può avvelenare con sintomi quali il respiro affannoso (“fame d’aria”), bocca amara (sapore metallico), mal di testa, nausea, vomito, linguaggio incerto, vertigini, convulsioni, tachicardia, irritabilità, perdita di coscienza, coma e morte per blocco respiratorio.
Questi effetti sono dovuti al fatto che una volta ingerito o inalato l’acido questo si trasforma nel suo ione cianuro (CN–) il quale arresta alcune reazioni della respirazione cellulare che avvengono a livello dei mitocondri.
Nei prodotti alimentari non si trova l’acido cianidrico, ma i Glicosidi Cianogenici, sostanze di origine vegetale che possono liberare acido cianidrico.
Questi glicosidi si trovano all’interno dei semi di alcuni frutti (mandorle amare, pesce, albicocche, ciliegie, prugne, ecc.). Va specificato che l’acido cianidrico si trova anche nel fumo di tabacco, in alcuni insetticidi e viene adoperato in varie produzioni industriali.
Al fine di tutelare la salute umana l’UE recentemente ha emanato una norma (Regolamento UE 2017/1237, di seguito riportato integralmente) che regola il tenore di questa sostanza tossica.
REGOLAMENTO (UE) 2017/1237
della Commissione del 7 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 (2) della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati. L’espressione «semi di albicocca grezzi e loro prodotti derivati» usata nel parere scientifico si riferisce allo stesso prodotto denominato nel presente regolamento con l’espressione «semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati».
(3) L’amigdalina è il principale glicoside cianogenico presente nei semi di albicocca non trasformati e si degrada in acido cianidrico (cianuro) con la masticazione. L’acido cianidrico (cianuro) è altamente tossico per gli esseri umani. Per la valutazione dei rischi associati alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, il gruppo CONTAM ha determinato una dose acuta di riferimento (DAR) di 20 μg/kg di peso corporeo. Tenendo conto dei tenori riferiti di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati, la DAR sarebbe superata già con il consumo di pochissimi semi di albicocca non trasformati.
(4) È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido cianidrico (cianuro) nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale.
(5) In considerazione della notevole frammentazione del mercato dei semi di albicocca e dei possibili rischi acuti per la salute pubblica, è opportuno stabilire che l’operatore garantisca che i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale rispettino il tenore massimo.
(6) È opportuno definire le norme del campionamento da applicare per il controllo del rispetto del tenore massimo.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale dimostra, su richiesta dell’autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo.
Articolo 3
Il campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, allegato I, parte D.2.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
© Produzione riservata
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Dr. Luciano O. Atzori
Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
Divulgatore Scientifico – Consulente aziendale
Co-founder di ISQAlimenti.it