A seguito dell’applicazione dell’art. 17 della Legge n. 161 del 30.10.2014 dal 6 marzo 2018 le bevande analcoliche a base di succo d’arancia (aranciate e prodotti similari) devono contenere più succo d’arancia.
Sino all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art.17 di cui sopra era in vigore una norma del 1958 (cioè di 60 anni fa) che prescriveva per le aranciate un contenuto minimo di succo d’arancia pari al 12%. Dal 6.03.2018 invece tale percentuale minima passerà dal 12% al 20% (il contenuto di succo d’arancia non potrà essere inferiore a 20g per 100cc o dell’equivalente quantità di succo d’arancia concentrato o disidratato in polvere).
Questa norma sarà valida esclusivamente per le aranciate e bevande similari prodotte e vendute in Italia quindi non interessa le aranciate fatte sempre in Italia, ma destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione Europea e extra UE nonché quelle aranciate prodotte all’estero, ma commercializzate in Italia.
Quest’ultimo aspetto sicuramente non è da sottovalutare in quanto potrebbe creare una sorta di “concorrenza sleale legalizzata” tra i prodotti esteri commercializzati in Italia e quelli prodotti e venduti nel nostro Paese. Infatti i primi, molto probabilmente, avranno un prezzo di vendita minore (quindi più competitivo) rispetto ai secondi inducendo molti consumatori a preferirli (specialmente le persone con una bassa capacità di spesa o semplicemente poco consapevoli che quindi non leggono le etichette oppure che non danno la giusta importanza alla maggiore percentuale di succo d’arancia in ciò che bevono o che fanno bere ai loro figli).
Alcuni produttori di aranciate già da tempo, in forma volontaria, hanno messo in commercio aranciate con una percentuale di succo d’arancia maggiore al 12% dando un valore aggiunto ai loro prodotti (San Pellegrino con il 20%, Levico BibiBio con il 16% di succo d’arancia biologico, Blues con il 20%, ecc.).
Nei mesi successivi al 6 marzo 2018 potrebbero trovarsi negli scaffali della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) dei prodotti con ancora il 12% di succo d’arancia questo perché la Legge n. 161/2014 prevede che le confezioni prodotte anteriormente al 6.03.2018 possano essere commercializzate sino ad esaurimento delle scorte.
Secondo alcuni attori del settore l’applicazione di questa norma potrebbe incrementare la produzione di agrumi (nello specifico di arance) dando una sferzata di vitalità al comparto, ma secondo altri potrebbe non essere così perché i produttori di bevande potrebbero scegliere di acquistare arance estere poiché sempre più economiche. Ovviamente tale futuro scenario dipenderà da quanti produttori di aranciate italiane decideranno di valorizzare i loro prodotti con l’uso di agrumi coltivati in Italia. Aspetto da non sottovalutare perché sempre più consumatori sono sensibili e attenti all’origine di ciò che mangiano e bevono.
In merito all’analisi sui potenziali effetti dell’applicazione dell’art. 17 della Legge n. 161/2014 vanno considerati non solo gli aspetti commerciali, ma anche quelli nutrizionali e salutistici. Ovviamente questi ultimi di maggiore interesse per i consumatori.
A tale proposito va subito precisato che il fatto che sia stata aumentata la percentuale di succo d’arancia nelle aranciate e bevande similari non si traduce in un incremento proporzionale di vitamine (es. di vitamina C) e di altre sostanze utili all’organismo (antiossidanti, fibre, ecc.) in quanto, per lo più, queste sostanze vengono perse durante il processo produttivo. Ad ogni modo dal 6.03.2018 quando acquisteremo un’aranciata, pagheremo più materia prima di origine vegetale (cioè il succo d’arancia) e meno acqua perché non dimentichiamoci che in questo tipo di bevande l’acqua è la componente primaria…
Da non sottovalutare, quando saremo davanti allo scaffale delle aranciate e dobbiamo decidere quale acquistare, oltre alla provenienza locale (cioè italiana) del succo d’arancia, è sicuramente la quantità di zuccheri presenti. Infatti questi variano molto da prodotto a prodotto andando da 5g a oltre 13g per 100ml di prodotto ovviamente non considerando le aranciate “zero” cioè con pochissimo zucchero, ma in compenso ricche di edulcoranti.
Siccome un gran numero di persone, spesso inconsapevolmente, attua un regime alimentare ricco di zuccheri (con tutti i rischi per la salute che ne conseguono) sarebbe auspicabile il consumo di bevande a bassa concentrazione di glucidi (cioè di zuccheri).
Altro elemento su cui riflettere è costituito dal potenziale elenco di ingredienti che possono essere contenuti nelle aranciate e/o nelle bevande a base dell’arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamano.
Oltre all’acqua, allo zucchero (quasi sempre indicato nella lista come secondo ingrediente quindi molto abbondante) e al succo d’arancia possono esserci:
- acidificanti e correttori di acidità: acido citrico, sodio citrato, acido orto fosforico, citrato trisodico, ecc.
- aromi: molto spesso di origine sintetica quindi non naturali;
- addensanti: pectina, ecc.;
- antiossidanti: acido ascorbico (cioè vit. C), ecc.;
- coloranti: E129 (Rosso Allura, questo colorante sintetico può influire negativamente sull’attività e attenzione dei bambini oltre ad avere altri effetti), beta carotene, caroteni, estratto di ribes e carota, E120 (colorante naturale ottenuto dall’insetto Cocciniglia, per la gioia dei vegani), Antociani, Estratto di Cartamo, ecc.;
- anidride carbonica: contenuta nelle bevande/aranciate gassate;
- stabilizzanti: E445 (Esteri della glicerina della resina del legno prodotti sinteticamente), Gomma d’Acacia (E414), Ottenilsuccinato di amido e sodio (E1450 conosciuto come amido modificato), ecc.;
- edulcoranti: Ciclamato di sodio, Aspartame, Acesulfame K, Sucralosio, ecc. Questi ed altri edulcoranti possono essere presenti nelle cosiddette “aranciate zero” cioè con un ridotto contenuto di zuccheri;
- conservanti: Potassio sorbato (E202, antifungino e antibatterico di sintesi), Metabisolfito di sodio (E223), ecc.;
- sale: ingrediente raro da trovare, ma in alcune bibite a base di succo d’arancia può esserci;
Ovviamente tra gli ingredienti non mancano mai i sopra citati zuccheri (fruttosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero di canna, ecc.). In alcuni prodotti può esserci la dicitura “senza glutine”. Tale espressione è fuorviante in quanto il glutine è un complesso proteico presente tipicamente in specifici cereali (grano-frumento, farro, orzo, kamut, segale, ecc.), ma non di certo negli agrumi, nell’acqua e negli zuccheri usati per la produzione di queste bevande! Oltre a tale aspetto questa dicitura può lasciare intendere ai consumatori che le aranciate, o i prodotti similari, che non riportano la dicitura “senza glutine” possano contenere del glutine. Insomma potrebbe essere considerata una pratica commerciale scorretta poiché veicola informazioni ingannevoli che in qualche modo inducono o possono indurre in errore il consumatore medio.
Quindi quando stiamo per acquistare una bevanda a base di succo d’arancia non fermiamoci solo al prezzo e al quantitativo (bottiglia da un litro oppure da 1,5 o 2 litri), ma soffermiamoci ad osservare bene l’etichetta dando particolare attenzione alla percentuale di succo d’arancia presente, alla sua provenienza e a tutti i vari additivi inclusi. Ricordiamoci che più la lista di ingredienti è breve (es. acqua, zucchero e succo d’arancia), e meno sigle strane ci sono, meglio è!
Qualcuno non acquista le aranciate con un eventuale deposito nel fondo della bottiglia, in realtà tale formazione è dovuta alla normale sedimentazione del succo d’arancia quindi non è indice di nessuna alterazione del prodotto.
Legge n. 161 del 30 ottobre 2014
Art. 17
Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta.
Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR
- Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell’equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi.
- I commi 16, 16-bis e 16-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui e’ data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.
Note all’art. 17:
Il testo dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178, così recita:
Art. 4.
Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o più frutta a succo (quali l’uva, l’arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.
Le bibite analcooliche preparate con il succo di più specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.
L’aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, è consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di «arancio» o «limone» o «mandarino».
E’ consentita l’aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.
Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.
© Produzione riservata
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Dr. Luciano O. Atzori
Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
Divulgatore Scientifico – Consulente agroalimentare
Co-founder dello ISQAlimenti.it